Art. 8.
(Poteri di indagine).

      1. L'ufficio di cui all'articolo 7, anche sulla base di segnalazioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo, trasmette al Garante ogni notizia rilevata sul territorio di pertinenza, comunque pervenuta, che riguardi situazioni di maltrattamento e di disagio dei minori in ambito familiare, scolastico, lavorativo o comunque lesive dei diritti dei minori.
      2. Il Garante può chiedere ad amministrazioni pubbliche, organismi, enti e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero a qualsiasi persona, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
      3. Il Garante può ordinare che, per il tramite delle prefetture-uffici territoriali

 

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del Governo, ovvero attraverso propri funzionari, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni, specifiche indagini o ispezioni, anche servendosi della collaborazione di strutture e di servizi sociali a carattere regionale e locale.
      4. I funzionari del Garante, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.