1. L'ufficio di cui all'articolo 7, anche sulla base di segnalazioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo, trasmette al Garante ogni notizia rilevata sul territorio di pertinenza, comunque pervenuta, che riguardi situazioni di maltrattamento e di disagio dei minori in ambito familiare, scolastico, lavorativo o comunque lesive dei diritti dei minori.
2. Il Garante può chiedere ad amministrazioni pubbliche, organismi, enti e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero a qualsiasi persona, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
3. Il Garante può ordinare che, per il tramite delle prefetture-uffici territoriali